STATUTO AIST – ASSOCIAZIONE ITALIANA SOFTWARE TECNICO

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1
A norma dell’art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA SOFTWARE TECNICO”, in breve “AIST “, di seguito indicata come l’Associazione.

Articolo 2
L’Associazione ha sede in Bovalino (RC) alla via SS 106, KM 87. La sede potrà essere trasferita nei modi di legge in relazione alle esigenze logistiche della vita dell’Associazione; potranno inoltre esistere altri uffici in funzione delle attività dell’Associazione, così come determinato dalle decisioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO II – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 3
L’Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro. La durata dell’Associazione è illimitata; potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4
L’Associazione ha le seguenti finalità:
1. rappresentare gli interessi della categoria dei produttori e distributori di software tecnico presso le istituzioni, gli utilizzatori, la società civile nel territorio nazionale ed internazionale;
2. promuovere il ruolo di collegamento tra il legislatore, i tecnici italiani e le rappresentazioni professionali (Ordini Professionali, Associazioni e Sindacati di Categoria);
3. promuovere iniziative e concludere convezioni che agevolino e consentano speciali facilitazioni ed agevolazioni per le attività formative dei Soci, la loro partecipazione a fiere, convegni ed altri eventi, l’acquisto di beni e servizi;
4. promuovere l’immagine e la ricerca scientifica alla base del software tecnico, studiando, pubblicando o realizzando percorsi di formazione; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
5. elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di soluzioni informatiche utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
6. organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività di ricerca, progetti educativi, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’Associazione;
7. editare e pubblicare pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell’Associazione come atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
8. promuovere lo scambio di informazioni a livello nazionale ed internazionale e agevolare l’accesso per i Soci a forum collaborativi dedicati a programmi tecnici e di marketing per lo sviluppo degli standard per la condivisione dell’informazione.

Articolo 5
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dagli introiti posti a carico degli associati (quota annuale, quota di iscrizione ecc.), dai contributi volontari degli associati, dagli interventi dello Stato e degli enti locali, di organizzazioni, da donazioni di terzi o da eventuali proventi netti delle attività promosse dall’Associazione, dal ricavato della pubblicità, concessa sui mezzi di comunicazione nelle attività culturali dell’Associazione e dalla concessione di diritti d’utilizzazione di beni di qualunque natura di proprietà dell’Associazione o da ogni altro introito di carattere analogo. L’Associazione ha il godimento di tutti i beni eventualmente a lei concessi in uso, da Enti o persone fisiche. In caso di scioglimento per la devoluzione del patrimonio dell’Associazione si applica quanto previsto dal successivo art. 19.

TITOLO III – SOCI

Articolo 6
L’Associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l’intenzione mediante domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l’impegno ad accettarne e osservarne Statuto e Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, accogliendo la domanda ovvero, con opportuna motivazione, rifiutandola o differendo il termine di ulteriori sessanta giorni. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente, differenziate tra Soci ordinari ed altre categorie di Soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali. I Soci, al momento dell’accettazione della domanda di iscrizione, acquisiscono il diritto di pubblicizzare l’adesione all’Associazione mediante l’esposizione su proprio materiale pubblicitario del logo dell’Associazione, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7
Tutti i Soci possiedono gli stessi diritti e sono tenuti a pagare annualmente la quota sociale di adesione, a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. I Soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto. Le prestazioni fornite dai Soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo. Eventuali rimborsi spese, preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo, saranno giustificati a piè di lista.

Articolo 8
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di associato cessa esclusivamente per: a) recesso volontario; b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata; c) accertata incompatibilità con l’Associazione; d) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I Soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci. I Soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato e perdono il diritto di utilizzare il logo dell’Associazione come indicato all’Articolo 6.Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili.

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 9
Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) Il Collegio dei Revisori.

Articolo 10
L’assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’Associazione. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all’Associazione. Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall’Assemblea, salvo che quest’ultima ne deleghi, interamente o in parte, l’elezione al Consiglio Direttivo stesso. L’assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del totale dei soci, calcolato per teste. L’assemblea deve essere convocata mediante informazione scritta o con mezzo idoneo, che consenta la prova dell’avvenuta ricezione, compresa la posta con strumenti elettronici, almeno 15 (quindici) giorni prima. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio. L’assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell’Associazione. Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea. Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’Associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio. Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai Soci tramite mezzo idoneo, compresa la comunicazione con posta elettronica.

Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere scelti anche tra soggetti che non partecipano all’Associazione, ed anche in funzione di particolare competenza ed autorevolezza in materia. Restano in carica due anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti da coloro che, nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello degli eletti. Il Consiglio, ove delegato dall’assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari. Il Presidente convoca con mezzo idoneo il Consiglio almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene necessario, comunicando la data della convocazione e l’ordine del giorno almeno 15 giorni prima. Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’Associazione. É in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione i quali dovranno essere sottoposti all’assemblea per l’approvazione.

Articolo 12
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei Soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente; la firma del Vice-Presidente fa piena prova di fronte ai terzi dell’assenza del Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri Soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 13
Il Segretario redige i verbali dell’assemblea dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri ed è nominato ogni due anni dall’Assemblea Ordinaria. I revisori dei conti controllano la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio Consuntivo.

Articolo 15
Le cariche degli organi dell’Associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO V – IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 16
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: – quote associative e contributi degli aderenti; – sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri; – sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri; – rimborsi derivanti da convenzioni; – entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali; – donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.

Articolo 17
L’esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I Soci possono prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore dei beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. É vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Articolo 18
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea con una maggioranza di due terzi degli associati, calcolata sempre per teste.

Articolo 19
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20
Le riunioni collegiali (Assemblea e Consiglio Direttivo) si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, o con altri mezzi idonei alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; b) dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo, che sia consentito al presidente riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 21
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Statuto